EX FALSO QUODLIBET

riflessioni sparse sulla quarantena 2020

Avv. Sabrina Peron

18 aprile 2020

Sommario: 1.- Premessa: i protocolli medici; 2.- Il contagio e la quarantena; 3.- L’impatto del contagio e le conseguenze della quarantena; 4.- Ex falso quodlibet sequitur

1.- Premessa: i protocolli medici

Il 21 febbraio 2020 all’ospedale di Codogno grazie all’intuito di una giovane anestesista, viene scoperto il Italia il primo caso di Codiv-19, o Corona Virus come viene comunemente chiamato. La scoperta è dovuta – e qui scatta il primo campanello d’allarme – non solo grazie all’intuito, ma anche grazie alla determinazione della giovane dottoressa che come dalla stessa dichiarato nel corso di un’intervista rilasciata a La Repubblica, per eseguire il tampone atto a determinare la presenza del virus ha “dovuto chiedere l’autorizzazione all’azienda sanitaria”. Inoltre, poiché i protocolli italiani non giustificavano l’analisi[1], questa venne effettuata solo dietro sua espressa assunzione di responsabilità. E, così, la presenza del virus venne accertata perché si scelse di “fare qualcosa che la prassi non prevedeva”. Il che porta direttamente all’amara conclusione che “l’obbedienza alle regole mediche è tra le cause che ha permesso a questo virus di girare indisturbato per settimane”.

Per capirne di più vediamo, quindi, i “protocolli italiani”.

Il primo protocollo è datato 22 gennaio 2020[2], vi anzitutto si legge che il “Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC) stima che il rischio di introduzione dell’infezione in Europa, attraverso casi importati, sia moderato” in assenza di chiare evidenze di trasmissione da uomo a uomo[3]. Ciononostante all’Allegato 1, offre una “definizione di caso provvisoria per la segnalazione[4], più ampia rispetto a quella che verrà poi aggiornata del 27 gennaio 2020[5].

Difatti, mentre con la circolare n. 1997 del 22 gennaio si prevedono di tre ipotesi, tra cui, la numero 2, indica tra i possibili sospetti, una persona che manifesta un decorso clinico insolito o inaspettato, soprattutto un deterioramento improvviso nonostante un trattamento adeguato, senza tener conto del luogo di residenza o storia di viaggio, anche se è stata identificata un’altra eziologia che spiega pienamente la situazione clinica”.

Con la successiva circolare n. 2302 del 27 gennaio (e con l’epidemia finalmente “ufficialmente” conclamata in Cina), si riduce il campo dei “casi sospetti” a due ipotesi entrambe in buona sostanza collegate a persone con “storia di viaggi o residenza in aree a rischio della Cina”  o che si siano trovata in “contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da CoV[6]. Da qui presumibilmente deriva quindi la lamentata obbedienza a regole mediche errate, da identificarsi tra le cause che ha permesso a questo virus di girare indisturbato per settimane. Per completezza si precisa che la definizione aggiornata di “casi sospetti” si adegua a quanto indicato dalle linee guida dell’ECDC[7].

Il giorno successivo – 22 febbraio 2020 –  la conclamata la presenza del virus nel territorio nazionale, segue un nuovo protocollo[8], il quale abbandonato l’iniziale ottimismo:

  • segnala che “secondo uno degli scenari possibili delineati dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC), non è escluso che il numero dei casi individuati in Europa possa aumentare rapidamente nei prossimi giorni e settimane, inizialmente con trasmissione locale sostenuta localizzata, e, qualora le misure di contenimento non risultassero sufficienti, poi diffusa con una crescente pressione sul sistema sanitario[9];
  • corregge il tiro fornendo nell’Allegato 1 una nuova definizione di caso sospetto[10] (definizione che subito dopo il primo lockdown instaurato con il DPCM 08.03.2020, verrà nuovamente modificata con la circolare n. 7922 del 09.03.2020[11]);
  • ma, soprattutto, prevede l’esecuzione dei tamponi ai “casi sospetti” secondo la definizione data nell’Allegato 1.

Tale ultima disposizione viene ulteriormente ripresa nella circolare n. 5889 del 25 febbraio 2020, che nel ribadire l’esecuzione dei tamponi ai “casi sospetti di COVID-19 secondo la definizione di cui all’allegato 1”, precisa che  in “assenza di sintomi, pertanto, il test non appare sostenuto da un razionale scientifico, in quanto  non fornisce una informazione indicativa ai fini clinici in coerenza con la definizione di “caso[12].

Teniamo a mente tale indicazione e procediamo oltre.

2.- Il contagio e la quarantena

La casuale e tardiva scoperta del virus in quel di Codogno, scoperchia il vaso di Pandora e in Italia accade esattamente l’opposto di ciò che dovrebbe accadere in casi come questi. E’ noto che nelle fasi iniziali dell’epidemia è fondamentale la rapida identificazione dei pazienti super-infettivi, il loro isolamento, l’identificazione e il monitoraggio delle persone con cui sono entrate in contatto[13]; difatti, nelle fasi iniziali le misure di prevenzione non dovrebbero «applicarsi a livello generalizzato nella popolazione. Viceversa, se si mettono in quarantena quarantanove pazienti infettivi e uno sfugge ai controlli, e quell’uno è un super-untore, le misure si rivelano inefficaci e l’epidemia si mette in moto»[14].

E così a partire dal 22 febbraio 2020, gli eventi accelerano e contemporaneamente si cristallizzano.

Accelerano, perché nel giro di pochi giorni si assiste da un rapido incremento del contagio, che ha il suo epicentro in Lombardia e, soprattutto, presenta:

  • un focolaio a Codogno, immediatamente posta in rigida quarantena;
  • altri due focolai a Nembrate e Alzano, dove (per ragioni ancor oggi indecifrabili)  non viene adottato alcun specifico provvedimento, fino alla data dell’8 marzo quando la quarantena viene estesa a tutta la Regione Lombardia e, dopo pochi giorni, a tutto il territorio nazionale

Si cristallizzano perché l’intera popolazione italiana viene confinata, stivata al suo posto, e assoggettata a molteplici obblighi e divieti: divieto di uscire, se non per casi di stretta  necessità o di lavoro (quest’ultimo limitato a coloro che svolgono le, poche, attività lavorative permesse); obbligo di uscire solo con mascherine (introvabili); obbligo di giustificare la propria uscita a mezzo di fantomatiche autocertificazioni (per le quali il Ministero degli Interni nel giro di un paio di settimane ha partorito almeno quattro diversi “modelli”); obbligo di rispettare la c.d. distanza sociale; obbligo di farsi misurare la temperatura all’ingresso dei supermercati; obbligo di comprare  – velocemente – solo beni di prima necessità (dai quali sono stati assurdamente esclusi le penne per scrivere). Nel frattempo viene schierato l’esercito, istituiti posti di blocco, viene esercitata una sorveglianza anche a mezzo droni, elicotteri, i pochi insubordinati che si ostinano a uscire per correre o camminare vengono, inseguiti, braccati (uno addirittura anche con una vergognosa diretta televisiva[15]).

Nel volgere di una quindicina di giorni gli italiani hanno rapidamente appreso a vivere con molto, ma molto meno, rispetto a ciò che offrono le magnifiche civiltà in cui vivono: ecco la prima verità, svelata dal virus. Si può (si deve) fare a meno di uscire, di lavorare, di passeggiare, correre, nuotare; si può (si deve) fare a meno di andare al cinema, al teatro, ai concerti; si può (si deve) fare a meni degli affetti personali, di salutare gli amici, di incontrare i parenti; si può (si deve) fare a meno di partecipare alle funzioni religiose e di fare funerali.

Questa “cristallizzazione” sinistramente ricorda i Regolamenti del XVIII secolo emanati per combattere l’epidemia e così descritti da Foucault: lo spazio è «tagliato con esattezza immobile, coagulato. Ciascuno è stivato al suo posto. E se si muove, ne va della vita, contagio o punizione. L’ispezione funziona senza posa. Il controllo è ovunque all’erta (…). Questa sorveglianza si basa su un sistema di registrazione permanente: rapporti dei sindaci agli intendenti, degli intendenti agli scabini o al sindaco della città»[16].

3.- L’impatto del contagio e le conseguenze della quarantena

Il rapido diffondersi dell’epidemia (dichiarata pandemia dall’OMS l’11 marzo 2020[17]), ha portato conseguenze devastanti su un fronte amplissimo di aspetti della vita sociale, lavorativa, imprenditoriale e istituzionale del Belpaese, vediamole brevemente.

Anzitutto ha avuto un impatto immediato sul sistema sanitario: la prima ed essenziale trincea che doveva fronteggiare l’epidemia si è trovata subito col fiato corto (del resto questo è un virus che colpisce proprio il sistema respiratorio), perché – di fatto – privo di risorse sufficienti ad affrontare i numeri epidemici. Il rapido diffondersi del contagio ha messo drammaticamente alla luce, cosa concretamente significhi carenza di posti di rianimazione[18], carenza di personale, carenza di strumentazione (respiratori, ossigeno, etc.), carenza di materiale protettivo (disinfettante, mascherine, etc.), carenza di efficaci e capillari presidi sanitari territoriali, carenza  di uno straccio piano strategico. Di fatto l’epidemia ha messo a nudo, ciò che gli italiani già sapevano e temevano: la debolezza di un sistema sanitario reso tanto elefantiaco quanto inefficiente sia da anni di “tagli” alla spesa[19], sia dalla competenza concorrente tra Stato e Regioni[20].

Subito dopo è apparso a tutti chiaro che sarebbe stata abbattuta l’economia nazionale (e mondiale con ulteriori ricadute su quella nazionale), nel volgere di poco più di un mese dalla conclamata comparsa del virus e dai susseguenti provvedimenti adottati «oltre tre milioni di lavoratori italiani hanno già varcato la soglia della povertà, assieme alle loro famiglie»: un nuovo popolo di indigenti è uno dei pesanti strascichi di eredità che ci lascia l’epidemia[21].

Il terzo impatto ha riguardato la capacità del virus di replicarsi in ambiti insospettabili: i provvedimenti volti a contenerlo. Questi si sono caoticamente moltiplicati, succeduti e stratificati a livello statale, regionale e finanche comunale. Difatti, per superiori (e sicuramente indubbie) finalità di salute pubblica, è stato messo in atto un reticolo di misure draconiane che hanno profondamente inciso sulle libertà fondamentali tutelate dalla Costituzione (libertà di circolazione, di soggiorno, di riunione, libertà di impresa etc.). Ciò peraltro si è verificato in aperta violazione al dettato costituzionale che prevede che tali libertà possano essere limitate solo dalla legge[22]. Difatti, a partire dal 22 febbraio 2020, sono stato emanati una raffica di provvedimenti (spesso anticipati da oscure “bozze”, la cui uscita generava solo ulteriore confusione e perplessità) di natura meramente amministrativa.

E così mentre il virus ha mietuto la sua prima vittima “eccellente”, ossia il Parlamento che ha subito chiuso i battenti «per motivi sanitari, come qualsiasi industria non essenziale in questa drammatica contingenza»[23]; Governo e Regioni, si sono rincorse  ed accavallate nell’adozione, tramite norme di rango secondario (DPCM) o terziario (le ordinanze regionali), misure via via sempre più restrittive (e spesso irrazionali[24]), che hanno portato a pesantissime limitazioni nelle libertà fondamentali di tutti i cittadini e che richiamano alla memoria il famoso passo dei Promessi Sposi: «Dov’è ora? Vien fuori, vien fuori (…) è una grida d’importanza. Ah! ecco, ecco (…) grida fresca; son quelle che fanno più paura. Sapete leggere figliuolo?»[25]. Del resto da sempre in tempi di epidemia il rapporto di ciascun individuo con la propria vita, «con la propria malattia e con la propria morte, passa per le istanze del potere, la registrazione che esse ne fanno, le decisioni che esse ne prendono»[26].

Si ricorda in proposito che i DPCM che si sono succeduti sino al 25 marzo 2020, pur introducendo limitazioni estese sull’intero territorio nazionale, fondavano la loro (malferma) legittimità sul D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, il quale tuttavia era «nato come provvedimento volto a introdurre misure su base locale (circoscritti alle c.d. zone rosse)»[27]. Solo con il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 – a fronte delle denunce e proteste che erano state sollevate – il «Governo si è preoccupato di realizzare un’opera di riordino del caos normativo e sanzionatorio determinatosi nella situazione emergenziale in atto, anche per effetto della concorrente attività normativa dello Stato, delle regioni e dei comuni»[28]. In altre parole, «il primo decreto legge era “fuori legge”. Poi è stato corretto il tiro, con il secondo decreto legge, che smentiva il primo, abrogandolo quasi interamente»[29]. Il che tuttavia non fuga i persistenti dubbi di legittimità: difatti, pare davvero difficile sostenere che un qualsiasi decreto-legge, «possa dare adeguata copertura a un atto amministrativo di parte governativa che finisca per limitare la libertà di circolazione e di soggiorno e le altre libertà citate»[30]. Dubbi che diventano ancora più stringenti con riguardo alla babele di ordinanze autonomamente emanate da ogni singola regione. Ad esempio, con riguardo all’ordinanza dell’8 marzo emanata dalla Regione Campania (ma il rilievo vale anche per le ordinanze emanata da altre regioni) è stata rilevata «l’inosservanza del principio di legalità per carenza di una specifica disposizione che definisca in modo sufficientemente preciso presupposti e limiti dell’esercizio di tale potere da parte degli organi di governo territoriali (Presidenti di Regione, Sindaci)»[31].

Resta un dato fondamentale: lo status necessitatis, determinato dal diffondersi del contagio, ha subito creato uno stato d’eccezione, il quale – come tutti gli stati d’eccezione – trasforma in regola la negazione delle libertà fondamentali ed in eccezione la facoltà di esercitarle[32], tra mille ambiguità ed incertezze e con confini (temporali e geografici) sfumati e evanescenti[33]. E’ così accaduto che  – come ogni stato d’eccezione che si rispetti – ogni aspetto della vita quotidiana e lavorativa dei cittadini sia stato sottoposto regolazioni, limitazioni e divieti con provvedimenti che ancor oggi si susseguono e affastellano con un ritmo degno del miglior Stakhanov e che spesso risultano opachi, contraddittori, privi di logica (tanto che nel volgere di poche ore vengono aggiornati, corretti, aggiustati [34]) e non uniformi nel territorio nazionale e finanche nel più ristretto territorio regionale. Tuttavia, «quando su quei gesti quotidiani, e sulle attività lavorative – comprese le libere professioni, il commercio e l’industria – converge la minaccia di sanzioni diverse e non coordinate da parte dello Stato, delle regioni e finanche dei comuni, l’incertezza regna e il diritto rischia di perdere l’essenziale funzione regolatoria che deve possedere di fronte all’emergenza: contribuire a superarla, orientando i comportamenti dei cittadini, che devono trovare agevolmente nel diritto la risposta alla domanda su ciò che si può o non si può fare, su ciò che si deve o non si deve fare, per il bene comune»[35].

In tutto questo, peraltro, sotto i colpi dell’emergenza epidemica cadeva la seconda vittima “eccellente”: la Giustizia. Tutti i tribunali venivano di fatto chiusi, la giustizia civile – con l’eccezione dei procedimenti cautelari  inerenti  la  tutela  di  diritti fondamentali  della  persona  – vedeva sospesi i termini processuali e rinviate le udienze sia pure tra i mille dubbi interpretativi[36] (dubbi addirittura moltiplicati per la giustizia tributaria[37]). Mentre come denunciato dall’Associazione Studiosi del Processo Penale, con la solita leva dell’impostazione emergenziale, la giustizia penale veniva fatta oggetto «gravi manomissioni degli istituti procedurali, sino alla violazione di precetti costituzionali, tali da non essere giustificate neppure nell’ottica di un’amministrazione della giustizia urgente»[38].

4.- Ex falso quodlibet sequitur

Nel senso comune si definisce epidemia la «manifestazione collettiva d’una malattia (colera, influenza ecc.), che rapidamente si diffonde fino a colpire un gran numero di persone in un territorio più o meno vasto in dipendenza da vari fattori, si sviluppa con andamento variabile e si estingue dopo una durata anch’essa variabile»[39].

Ciò posto, ogni epidemia ha la sua individualità storica: è un processo unico, ma anche un fenomeno collettivo[40], da descriversi in ciò che ha di singolare, d’accidentale, d’inatteso. Fermo restando che l’epidemia «più che una forma particolare di malattia», è semmai «un modo autonomo, coerente e sufficiente, di vedere la malattia»: non vi è «differenza di natura o di specie tra una malattia individuale e un fenomeno epidemico; perché ci sia epidemia basta che un’affezione sporadica di riproduca un certo numero di volte». Il problema dunque e un «problema puramente aritmetico della soglia» e, continua Foucault, il «fondo dell’epidemia non è la peste, o il catarro, è Marsiglia nel 1721»[41]. Oppure, aggiungo io, la Lombardia nel 2020.

Difatti, stando ai dati “ufficiali”, la sola Lombardia, alla data del 16 aprile 2020[42] registra 62.153, casi – tra i quali si contano 11.377 decessi: per comprendere meglio i numeri ufficiali si noti che alla stessa data in tutta Italia si contano 165.155 casi, tra i quali vi sono 21.645 decessi. Oltre la metà dei decessi è dunque in Lombardia.

Se si insiste tanto nel sottolineare che si tratta di numeri “ufficiali” c’è una ragione. Per capirla dobbiamo tornare alla “questione” dei tamponi che avevamo lasciato in sospeso.

Dato che tamponi rappresentano “l’unico elemento per misurare l’epidemia[43] e che sulla base delle rilevazioni giornaliere vengono assunti i conseguenti provvedimenti restrittivi – nonché la loro revoca a epidemia terminata – è evidente che l’esecuzione, o meno, tamponi è cruciale.

Tuttavia, nonostante la circolare n. 5889 del 25 febbraio 2020 prescrivesse l’esecuzione dei tamponi a tutti i casi sospetti, già a metà marzo, appariva evidente che ogni regione stava adottando criteri propri[44]. Scrive ad esempio Il Sole 24 Ore «al 23 marzo per ogni contagio Venezia ha svolto 11,1 tamponature. Milano, ultima in classifica, 2,55». In particolare, la regione più colpita – nonostante le diverse dichiarazioni rilasciate dal suo Presidente –  veniva fortemente sospettata di non eseguire i test a «tantissimi casi di pazienti con sintomi fortemente sospetti»[45]. E in effetti l’ordinanza regionale n. 514 del 21.03.2020 prevede solo per i «soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (superiore a 35,5)» l’obbligo «di rimanere presso la propria residenza o domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante». Medici curanti però che sono stati lasciati senza linee guida di come assistere i pazienti e senza protezioni[46].

Così i dati del contagio sulla cui base vengono assunte le decisioni a livello nazionale e locale (con tutti i limiti e i dubbi di costituzionalità che sono stati evidenziati), in realtà sono dati che non fotografano la realtà dell’epidemia, o comunque che ne danno un’immagine sfocata, sono dati che dicono sempre meno. Si vedano in proposito le dichiarazioni del Segretario della Fimmg Lombardia: «prima si facevano i tamponi solo ai ricoverati, da qualche giorno si fanno ai ricoverati e agli operatori sanitari sintomatici, che sono quasi tutti ovviamente positivi anche se con pochi sintomi. Questo ha creato un dato di positivi non ricoverati sul territorio che prima non esisteva, numeri falsi perché riferiti ai soli operatori sanitari e non alla popolazione intera. A questi numeri possiamo eventualmente aggiungere qualche tampone di controllo ancora positivo fatto ai dimessi convalescenti»[47].  Si tratta quindi di dati che non hanno più una vera aderenza con la realtà (e forse non l’hanno mai avuta) e sono così parziali da non poter più essere una bussola[48].

Ex falso quodlibet sequitur: dal falso può discendere qualsiasi cosa.

Il virus ha portato quindi in auge le categorie del pseudologico in tutte le sue sfumature: dalla falsità all’errore, moltiplicando i malintesi, le paure, le speranze, in una situazione in cui i cittadini rinchiusi nelle loro abitazioni e privati delle loro libertà fondamentali vengono tenuti in una situazione di indistinzione tra vero e falso. Un esempio per tutti: sino al DPCM dell’11 aprile 2020, tra i minuziosi ed insensati divieti che hanno vessato la quotidianità degli italiani, si annovera anche la proibizione  all’acquisto di penne da scrivere, quale sia la connessione tra tale proibizione il contenimento al diffondersi del contagio non trova altra risposta se non con un «vuolsi così colà dove si puote» e «più non dimandare»[49].

E così, dopo l’ipertrofia normativa il virus ha prodotto anche un’ipertrofia della menzogna, tanto più assoluta quanto più ammantata di scientificità. Si ricorda in proposito che sino a metà gennaio 2020 le autorità sanitarie agivano nella convinzione che il virus non fosse trasmissibile agli esseri umani. Di lì a poco si scoprì la fallacia di tale convinzione, tuttavia, una volta constatata (drammaticamente) la trasmissione e (ancor più drammaticamente) la letalità, il “come” il virus si diffonda ha rapidamente assunto dimensioni mitologiche[50]. Si pensi in proposito all’ondata di panico suscitata dalla notizia diffusa nei primi giorni di aprile (quando in Italia non si riusciva ancora a vedere il picco dell’epidemia e morti  e contagiati si contavano a migliaia ogni giorno), sui nuovi studi scientifici avrebbero dimostrato la diffusione del coronavirus anche attraverso l’aria, e non soltanto con il contatto[51] (notizia poi smentita sempre da altre evidenze proclamate come scientifiche[52]). In definitiva sei i virus possono definirsi anche come «a piece of bad news wrapped up in a protein» (ossia, frammenti di cattive notizie avvolti in una proteina, secondo la definizione del Nobel britannico Peter Medawar[53]), in Italia al corona virus potrebbe attagliarsi altrettanto bene la definizione di «a lot of bad-fake-news avvolte in una proteina» e propalate incessantemente.

Ad esempio, nonostante l’Italia sia stato il Paese che più di tutti abbia seguito l’indicazione di restare a casa, tanto che i dati di mobilità elaborati da Google e da Apple segnalavano un crollo dell’87% del tasso di mobilità (di fatto di sono “mossi” solo coloro che erano obbligati a farlo), tali mutate abitudini non incidevano in alcun modo sui “numeri” del contagio che continuavano a rimanere drammaticamente alti[54]. E allora è accaduto che invece di ricevere i dovuti chiarimenti su tale “enigma” gli italiani si siano visti «diffamati e umiliati dall’iterazione di comunicazioni e rappresentazioni sensazionalistiche e opportunistiche»[55]. In questo contesto, contorni ancora più inquietanti ha assunto la caccia al novello untore additato nei runners solitari: ossia quei (pochi) cittadini che cercavano di riappropriarsi di un minino libertà con la corsa. Su costoro è stata scaricata la colpa del diffondersi del contagio. Salvo poi scoprire che mentre tutta la popolazione impaurita stava rinchiusa in casa a vomitare improperi sui social network nei confronti di tale improbabile capro espiatorio[56] (una sorta  nuovo Gian Giacomo Mora), nella regione epicentro dell’epidemia, i focolai di contagio erano gli ospedali (emblematico il caso della mancata chiusura dell’ospedale Pesenti Fenaroli di Alzano Lombardo  che la stampa indica quale principale causa di propagazione del virus in tutta la Val Seriana[57]) e le RSA per anziani. In particolare, per quest’ultime con la Deliberazione XI/2906, del 8 marzo 2020, la Regione Lombardia ha richiesto alle Aziende territoriali della sanità – Ats, di individuare nelle case di riposo dedicate agli anziani strutture autonome per assistere pazienti Covid 19 a bassa intensità[58].

L’effetto è stato di innestare la miccia a nuovi focolai di contagio che hanno portato un altissimo tasso di mortalità tra i degenti (700 vittime nella sola Milano alla data del 10 aprile 2020[59]), tanto che ad oggi sono in corso delle indagini da parte della magistratura[60]. Tuttavia, per quello che qui interessa, si noti che il Presidente della Regione, Attilio Fontana, ha dichiarato che si è trattata di una decisione presa sulla base di proposte e pareri provenienti da tecnici ed esperti[61].  Quindi, ancora una volta, si è trattata di una decisione ammantata di una indiscutibile, inappellabile autorità e verità scientifica che alla prova dei fatti si è rilevata (mortalmente) fallace, ma che ciononostante condiziona e condizionerà le vite e le libertà dei cittadini, se è vero che sempre il Presidente della Regione Lombardia ha dichiarato che la «condizione ineludibile per parlare di riaperture è che ci sia il via libera della scienza, degli esperti, di chi sa interpretare l’evoluzione epidemiologica: partiamo da questo presupposto, se la scienza ci dirà che dobbiamo stare chiusi, staremo chiusi».

Concludendo, in questo contesto, l’agognata e sperata c.d. “Fase 2”, nell’improbabile (quantomeno a breve – medio periodo) meta da raggiungere di una totale scomparsa del virus, sta assumendo sempre più i contorni pasticciati di una moltiplicazione di fake-news e di una produzione sempre più ipertrofica di provvedimenti, ordinanze, circolari, chiarimenti, modifiche, aggiustamenti, destinati a durare nel tempo e che coinvolgeranno sempre più l’adozione di modelli di sorveglianza e che dovranno trovare il giusto bilanciamento tra la privacy dei cittadini con l’interesse pubblico a che il virus non si propaghi oltre la soglia di reazione del sistema sanitario[62].

 

 

[1] L’intervista rilasciata dalla dottoressa Annalisa Malara al giornalista de La Repubblica, Gianpaolo Visetti, si può leggere al seguente linkhttps://www.repubblica.it/cronaca/2020/03/06/news/l_anestesista_di_codogno_per_mattia_era_tutto_inutile_cosi_ho_avuto_la_folle_idea_di_pensare_al_coronavirus_-250380291/

[2] Circolare n. 1997 del 22 gennaio 2020: http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=72796&parte=1%20&serie=null

[3] In effetti il 17 gennaio 2020 l’ECDC pubblica un documento (https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-cluster-pneumonia-cases-caused-novel-coronavirus-wuhan ) nel quale si legge: “The likelihood of importation of cases of novel coronavirus (2019-nCoV) to the EU is considered to be low, but cannot be excluded in the current situation”. Nel documento si legge anche che alla data del 16 gennaio 2020 “there is no clear indication of sustained human-to-human transmission”.

Solo il 20 gennaio 2020 le autorità cinesi, rilasciavano in ritardo informazioni ufficiali sull’epidemia in corso: https://www.corriere.it/esteri/20_febbraio_16/coronavirus-xi-jinping-sapeva-gia-7-gennaio-quei-13-giorni-buco-reazione-demone-virus-2b6bd4d4-50ab-11ea-a691-847c284ba0e7.shtml

In definitiva possiamo dire che è mancata la capacità di riconoscere lo spillover prima che si trasformasse in epidemia, è mancata la capacità organizzativa per bloccare l’epidemia localizzata prima che si trasformasse in pandemia, sono mancate le conoscenze tecniche necessarie alla rapida identificazione del virus, è mancata la creazione di terapie e vaccini prima che passi troppo tempo: si veda in proposito David Quammen, Spillover, Adelphi, 2014, Kindle Ed., posizione 8188.

[4] Al seguente link, de La Repubblica è possibile leggere l’intervista rilasciata dalla dottoressa Annalisa Malara al giornalista Gianpaolo Visetti:

https://www.repubblica.it/cronaca/2020/03/06/news/l_anestesista_di_codogno_per_mattia_era_tutto_inutile_cosi_ho_avuto_la_folle_idea_di_pensare_al_coronavirus_-250380291/

[5] Circolare n. 2302 del 27 gennaio 2020: http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=72847&parte=1%20&serie=null

[6] Così testualmente nella circolare n. 2302 del 27.01.2020, vengono definiti i  “Casi sospetti”:

A. Una persona con Infezione respiratoria acuta grave – SARI – (febbre, tosse e che ha richiesto il ricovero in ospedale), E senza un’altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica E almeno una delle seguenti condizioni: • storia di viaggi o residenza in aree a rischio della Cina, nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia; oppure • il paziente è un operatore sanitario che ha lavorato in un ambiente dove si stanno curando pazienti con infezioni respiratorie acute gravi ad eziologia sconosciuta. 

  1. Una persona con malattia respiratoria acuta E almeno una delle seguenti condizioni: • contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da CoV nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia; oppure • ha visitato o ha lavorato in un mercato di animali vivi a Wuhan, provincia di Hubei, Cina, nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia; oppure • ha lavorato o frequentato una struttura sanitaria nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia dove sono stati ricoverati pazienti con infezioni nosocomiali da 2019-nCov”.

[7] Si vedano al seguente link le definizioni dell’EDCD:  https://www.ecdc.europa.eu/en/case-definition-and-european-surveillance-human-infection-novel-coronavirus-2019-ncov.

[8] Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73195&parte=1%20&serie=null

[9] Si veda sempre la Circolare n. 5443/2020 http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73195&parte=1%20&serie=null

[10]Caso sospetto A. Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale

nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:

  • storia di viaggi o residenza in Cina;

oppure 

  • contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2;

oppure

  • ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da SARS-CoV-2”.

[11] Circolare n. 7922 del 9 marzo 2020: http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73669&parte=1%20&serie=null

 Caso sospetto di COVID 19 che richiede esecuzione di test diagnostico.

  1. Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno tra i seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria) e senza un’altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica e storia di viaggi o residenza in un Paese/area in cui è segnalata trasmissione locale * durante i 14 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi; oppure
  2. Una persona con una qualsiasi infezione respiratoria acuta e che è stata a stretto contatto con un caso probabile o confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi; oppure
  3. Una persona con infezione respiratoria acuta grave (febbre e almeno un segno/sintomo di malattia respiratoria – es. tosse, difficoltà respiratoria) e che richieda il ricovero ospedaliero (SARI) e senza un’altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica.

 [12] Circolare n. 5889 del 25 febbraio 2020 http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73368&parte=1%20&serie=null

[13] Cfr. David Quammen, Spillover, cit., posizione Kindle 3224.

[14] David Quammen, Spillover, cit., posizione Kindle 2639.

[15] Tra i tanti articoli che si sono occupati del deplorevole episodio si rinvia a quello pubblicato da Il Fatto Quotidiano, reperibile al seguente link:  https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/04/14/pomeriggio-5-nel-programma-di-barbara-durso-va-in-onda-linseguimento-di-un-pedone-a-bordo-dellelicottero-della-guardia-di-finanza-e-polemica/5769325/

[16] Michel Foucault, Sorvegliare e punire, Einaudi, 1976, p.  213 e ss.

[17] Al seguente link il testo della conferenza stampa dell’OMS: http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4209 .

A proposito del rischio di arrivo di nuove pandemie, scrive David Quammen, Spillover, Adelphi, 2014, Kindle ed., posizione 4515: «in una popolazione in rapida crescita, con molti individui che vivono addensati e sono esposti a nuovi patogeni, l’arrivo di una nuova pandemia è solo questione di tempo. Osserviamo che la maggioranza delle pandemie del passato (a eccezione della peste) sono di origine virale. Oggi l’uso dei moderni antibiotici è largamente diffuso e i batteri ci fanno molto meno paura; dunque è altamente probabile che anche la prossima sarà causata da un virus».

[18] Fin dai primi giorni di marzo la SIAARTI (la Società italiana degli anestesisti e rianimatori) aveva diffuso un documento di Raccomandazioni, nel quale si dava atto che “gli eventi emergenziali che stanno costringendo gli anestesisti-rianimatori a focalizzare l’attenzione sull’appropriatezza dei trattamenti verso chi ne può trarre maggiore beneficio, laddove le risorse non sono sufficienti per tutti pazienti”. Il documento è reperibile al seguente link: http://www.siaarti.it/News/COVID19%20-%20documenti%20SIAARTI.aspx

[19] Per ulteriori informazioni si veda: https://www.tpi.it/opinioni/sanita-tagli-politica-italia-disarmata-coronavirus-20200316566574/

[20] In estrema sintesi, si ricorda che mentre allo Stato spetta definire i principi generali del sistema sanitario alle Regioni spetta il compito di dare concreta attuazione del territorio dalle stesse amministrato.

[21] Isidoro Trovato, Chiusure e consumi crollati. Tre milioni di nuovi poveri, in Il Corriere della Sera, 16.04.2020, reperibile al seguente link: https://www.corriere.it/economia/lavoro/20_aprile_16/chiusure-consumi-crollati-tre-milioni-nuovi-poveri-36f975e4-801d-11ea-8804-717fbf79e066.shtml

[22] L’art. 16 Cost. stabilisce che «ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza».

[23] Così Carlo Melzi d’Eril e Giulio Enea Vigevani, Servizio emergenza coronavirus – Il Parlamento non sia assente, pubblicato su Il Sole24Ore del 17 marzo 2020 (https://www.ilsole24ore.com/art/il-parlamento-non-sia-assente-ADj9K3B), i quali ricordano come il Parlamento (tanto più in una Repubblica parlamentare qual è quella italiana), non debba mai abdicare alle «sue funzioni: proprio nelle situazioni più delicate, diviene centrale il ruolo di controllore dei comportamenti dell’Esecutivo, perché non diventino arbitrari. Del resto, il controllo politico-istituzionale è l’unico di qualche forza, poiché quello giudiziario in una situazione di emergenza di solito serve a poco».

[24] Sull’assenza di razionalità della normativa d’emergenza adottata in questi giorni convulsi veda in proposito quanto scritto da Simone Lonati e Carlo Melzi d’ErilCoronavirus, chi rispetterà regole irrazionali?, pubblicato su IlSole24Ore del  21 Marzo 2020, reperibile al seguente link: https://www.ilsole24ore.com/art/coronavirus-chi-rispettera-regole-irrazionali-ADwVG0E.

[25] Alessandro Manzoni, I promessi sposi, Capitolo III

[26] Michel Foucault, Sorvegliare e punire, Einaudi, 1976, p.  214-2015.

[27] Gian Luigi Gatta, Coronavirus, limitazione di diritti e libertà fondamentali, e diritto penale: un deficit di legalità da rimediare, in www.sistemapenale.it: https://sistemapenale.it/it/opinioni/coronavisus-covid-19-diritti-liberta-fondamentali-diritto-penale-legalita

[28] Gian Luigi Gatta, Un rinnovato assetto del diritto dell’emergenza COVID-19, più aderente ai principi costituzionali, e un nuovo approccio al problema sanzionatorio: luci ed ombre nel d.l. 25 marzo 2020, n. 19,  in www.sistemapenale.it: https://sistemapenale.it/it/articolo/decreto-legge-19-del-2020-covid-19-coronavirus-sanzioni-illecito-amministrativo-reato-inosservanza-misure

[29] Così Sabino Cassese, nell’intervista rilasciata a Paolo Armaroli per Il Dubbio, La pandemia non è una guerra. I pieni poteri al governo non sono legittimi, reperibile al seguente link:  https://www.ildubbio.news/2020/04/14/cassese-la-pandemia-non-e-una-guerra-pieni-poteri-al-governo-sono-illegittimi/

[30] Così Andrea Venanzoni, L’innominabile attuale. L’emergenza Covid-19 tra diritti fondamentali e stato di eccezione, in www.forumcostituzionale.it. Secondo il quale non «sembra cioè, stante la gravità della situazione e la rilevanza delle libertà in oggetto, che la forza dell’inciso di cui all’articolo 16 Cost. salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza possa essere sdilinquita al punto di ritenere che la sequenza procedurale legittimante decreto-legge/DPCM possa mandare esente da uno scrutinio del contenuto esteso ed effettivo del d.l. stesso». L’articolo per esteso può leggersi qui: http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/Venanzoni.pdf

[31] Vincenzo Baldini, Lo stato costituzionale di diritto all’epoca del coronavirus, in www.dirittifondamentali.it: http://dirittifondamentali.it/wp-content/uploads/2020/03/Baldini-Lo-Stato-costituzionale-di-diritto-all%E2%80%99epoca-del-coronavirus-.pdf . Tale ordinanza è stata emanata in pari data al DPCM 8 marzo 2020 e osserva in proposito l’Autore come «la decisione espressa nell’ordinanza del Presidente della Regione Campania, sancendo la sospensione sul territorio dell’attività di palestre e piscine, pubbliche e/o private, va chiaramente in contrario avviso rispetto alla più mite previsione disposta dall’esecutivo, senza che la decisione recata dall’ordinanza possa trovare anche solo un fondamento formale in una previa norma di legge».

[32] Si veda in proposito Stefano Giordano, Covid 19 e il tempo del diritto fra emergenza e transitorietà, in www.discrimen.it, reperibile al seguente link: https://discrimen.it/wp-content/uploads/Giordano-COVID-19.pdf

[33] Per approfondimenti in materia si rinvia a Giorgio Agamben, Stato d’eccezione, Bollati Boringhieri, 2003, p. 44 e ss.

[34] Si veda ad esempio l’ordinanza n. 515 del 22.03.2020 della Regione Lombardia, modificata con l’ordinanza n. 517 del 23.03.2020. Peraltro, entrambe le ordinanze, al momento in cui si scrive questo articolo non più reperibili nel sito informativo della regione.

[35] Così, Gian Luigi Gatta, Un rinnovato assetto del diritto dell’emergenza[35] Sui dubbi interpretativi del D.L. n. 11 dell’8 marzo 2020 si veda Antonino Ciavola, La giustizia ai tempi del Corona virus, in www.altalex.com, reperibile al seguente link: https://www.altalex.com/documents/news/2020/03/12/giustizia-ai-tempi-del-coronavirus. Per ulteriori approfondimenti, si veda inoltre Andrea Panzarola e Marco FarinaL’emergenza coronavirus ed il processo civile. Osservazioni a prima lettura, in www.giustiziacivile.com, reperibile al seguente link: http://giustiziacivile.com/arbitrato-e-processo-civile/editoriali/lemergenza-coronavirus-ed-il-processo-civile-osservazioni

 COVID-19, cit.

[37] E’ stato difatti osservato: «il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, intitolato “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, all’art. 83, prevede una disposizione intitolata “Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare”. Tuttavia questo decreto, come anche i precedenti atti normativi che si sono occupati di disciplinare anche le ricadute sulle varie giurisdizioni dell’emergenza COVID-19, non si è occupato specificamente della giustizia tributaria, come invece fatto per quella civile, penale, amministrativa e contabile, prevedendo unicamente che le disposizioni stabilite per queste ultime si applichino ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie se ed in quanto compatibili», così Aurelio Parente, Le disposizioni in tema di giustizia tributaria del D.L. Cura Italia sull’emergenza Covid-19, in www.dirittoegiustizia.it, reperibile al seguente link:

http://www.dirittoegiustizia.it/news/19/0000098014/Le_disposizioni_in_tema_di_giustizia_tributaria_del_d_l_Cura_Italia_sull_emergenza_covid_19.html.

[38] Così scrive l‘Associazione tra gli Studiosi del Processo Penale nelle Osservazioni sulle disposizioni eccezionali per la giustizia penale nell’emergenza COVID-19, del 13 aprile 2020, che così continua: «fronteggiare un’emergenza sociale non può comportare una giustizia sommaria: un suo esercizio che comprima le libertà individuali, disattenda le regole del “giusto processo” e abbandoni i metodi della migliore e ormai consolidata epistemologia giudiziaria mette capo a una giustizia definita “virtuale”, ma in realtà per l’appunto sommaria, cioè a trattamenti e pronunce, più che inaffidabili, oggettivamente e istituzionalmente ingiusti».

Il documento è reperibile al seguente link: https://sistemapenale.it/it/documenti/documento-associazione-professori-procedura-penale-sulle-disposizioni-eccezionali-per-la-giustizia-penale-nellemergenza-covid-19.  Per un’analisi della tenuta del sistema penalistico nell’attuale stato di necessità si rinvia a Stefano Giordano, Covid 19 e il tempo del diritto fra emergenza e transitorietà, cit.

[39] Definizione presa dal Dizionario Treccani: http://www.treccani.it/enciclopedia/epidemia.

[40] Non a caso il termine deriva dal greco «epidemos, ‘generale, pubblico’, composto di epi- e demos ‘popolo’» (Cortellazzo – Zolli, Dizionario etimologico della lingua italiana, Zanichelli, 1988).

[41] Michel Foucault, Nascita della clinica, Einaudi, 1969, p. 36 e ss.

[42] Peraltro «La mattina del 16 aprile il dottor Bernard Rieux, uscendo dal suo studio, inciampò in un sorcio morto, in mezzo al pianerottolo. Al momento non vi fece caso e, scostata la bestia, discese le scale» (Albert Camus, La Peste, Bompiani, 1982, p. 8).

[43] https://www.infodata.ilsole24ore.com/2020/03/25/covid-19-aumentare-tamponi-riduce-contagi/

[44] https://www.ilpost.it/2020/03/20/tampone-test-coronavirus/  https://www.valigiablu.it/tamponi-coronavirus/  Alla circolare 5889/2020 è  seguita la circolare n. 11715 del 03.04.2020

[45]  https://www.ilpost.it/2020/03/27/tamponi-lombardia-fontana-coronavirus/

[46] Cosi ha dichiarato il dottor Silvestro Scotti (segretario nazionale della Federazione medici medicina generale – FIMFFG) in un’intervista rilasciata il 16 aprile 2020 a Alessandro Malpelo per QuotidianoNet: «Neppure ai medici di famiglia è stato fatto il tampone per tempo, anche a quelli sospettati di aver contratto il virus. I servizi di igiene pubblica, contattati sulla pec, tante volte nemmeno rispondono, questo succede un po’ in tutta Italia. Ma quanto accaduto tra Codogno, Bergamo e Milano è andato oltre, ha indicato che il modello lombardo di assistenza nel territorio ha mostrato i suoi limiti, e non per cattiva volontà dei medici». L’intervista può leggersi al seguente link: https://www.quotidiano.net/cronaca/coronavirus-medici-di-base-1.5110023

[47] Così, Paola Predrini, Segretario FIMMG Lombardia, reperibile al seguente link: https://www.fimmglombardia.org/notizia/coronavirus-pedrini-fimmg-lombardia-diffusi-dalle-autorita-numeri-sempre-piu-inattendibili-non-vorremmo-che-la-confusione-sui-dati-serva-a-nascondere-la-responsabilita-dei-generali-nella-capore/ .

[48] Si veda in proposito Francesco Costa, I dati ufficiali sono un’illusione ottica: https://www.ilpost.it/francescocosta/2020/03/19/i-dati-ufficiali-sono-unillusione-ottica/

[49] Dante, Inferno, Canto V, 21.

[50] Osserva in proposito David Quammen, Spillover, cit., che i «virus devono affrontare quattro tipi fondamentali di problemi: come passare da un ospite all’altro, come entrare nelle cellule dell’ospite, come prendere il controllo delle cellule per fare in modo di replicarsi e come uscire – dalla cellula e dall’ospite. La struttura e la capacità genetica di questi organismi sono modellate per ottenere tali scopi con il minimo dispendio di energia» (posizione Kindle 4139).

[51] Tra le tante informazioni diffuse si veda: https://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/coronavirus-secondo-nuovi-studi-il-virus-si-diffonde-anche-nellaria_16873670-202002a.shtml

[52] Si veda in proposito l’articolo pubblicato da www.valigiablu.it: «Sulla questione è intervenuto anche l’Istituto Superiore di Sanità. Nel corso della conferenza stampa del venerdì, il presidente Silvio Brusaferro ha spiegato che non ci sono al momento evidenze che il virus circoli nell’aria. (…) Questa via era nota in determinati contesti, come quelli sanitari, ma al momento – ha precisato – la letteratura scientifica indica che le principali vie di diffusione del virus sono quelle per droplet e per contatto». L’articolo si può leggere al seguente link: https://www.valigiablu.it/coronavirus-studi-circolazione-aria/

[53] Silverio Novelli – Margherita Sermonti, Frammenti di cattive notizie avvolti in una proteina, in www.ilmondodegliarchivi.org. L’articolo si può leggere al seguente link: http://www.ilmondodegliarchivi.org/rubriche/le-parole-dell-archivio/796-frammenti-di-cattive-notizie-avvolti-in-una-proteina.

[54] Tra i tanti si veda l’articolo de IlSole24Ore del 1.04.2020, che commenta i dati sulla mobilità degli italiani in confronto con gli altri Paesi, elaborati da Apple e Google dove si legge «in Italia al 12 aprile gli spostamenti sono crollati dell’87%, in Gran Bretagna del 76%, negli Stati Uniti del 63% e in Germania del 54%. In particolare, nel nostro paese, gli spostamenti con i mezzi pubblici hanno registrato un crollo del 91%, quelli a piedi dell’89% e con la macchina del 87%. Siamo il Paese che ha seguito meglio di tutti l’indicazione di stare a casa. Eppure, i numeri del contagio soprattutto al Nord non sembrano ancora tenere conto delle nostre mutate abitudini» L’articolo è reperibile al seguente link: https://www.ilsole24ore.com/art/in-italia-mobilita-crollata-dell-87percento-google-arriva-mappa-apple-ADT2kLK . A questo link invece è possibile accedere direttamente ai dati di Apple https://www.apple.com/covid19/mobility

[55] Così scrive il prof. Guzzetta in un’accorata lettera aperta al Presidente della Repubblica: «E non si cessi mai di riconoscere continuamente, me lo consenta Signor Presidente, il significato dello sforzo che stanno facendo decine di milioni di italiani, sottoponendosi, innanzi tutto, a un regime che è sostanzialmente identico a quello degli arresti domiciliari. Questi italiani non possono essere diffamati e umiliati dall’iterazione di comunicazioni e rappresentazioni sensazionalistiche e opportunistiche che si nutrono degli stereotipi più vieti e che vogliono lo spirito nazionale improntato quasi esclusivamente alla furbizia, all’indisponibilità a seguire le regole, all’opportunismo e allo scarso senso civico», così Giovanni Guzzetta, «Presidente Mattarella, difenda Lei la Costituzione». La lettera di Guzzetta al Colle, in Il Dubbio del 22.03.2020, reperibile al seguente link: https://www.ildubbio.news/2020/03/22/presidente-mattarella-difenda-lei-la-costituzione-la-lettera-di-guzzetta-al-colle/

[56]  Per una puntuale ricostruzione sulla babele provvedimenti restrittivi riguardanti l’attività motoria al di fuori della propria abitazione e sulla campagna d’odio che è stata sollevata (connotata da gravissimi episodi di inciviltà) si rinvia all’articolo di Paolo Maria Angelone, La corsa è davvero fuorilegge? La parola all’avvocato, pubblicato in www.runnerswolrd.it e che si può leggere al seguente link

https://www.runnersworld.it/coronavirus-corsa-fuorilegge-divieto-running-decreto-coronavirus-parere-avvocato-9273?fbclid=IwAR3W5gOVUyOnnGE5VkKoRhhTkdg3m8lfSufb9VCq_fJh9AtV1l19SQtNThM

[57] Si vedano, tra i tantissimi articoli, quanto pubblicato da Il Corriere della Sera https://www.corriere.it/cronache/20_aprile_06/01-interni-vircorriere-web-sezioni-33d3dc9c-7785-11ea-9a9a-6cb2a51f0129.shtml ;  e dalla testata telematica www.TPI.it: https://www.tpi.it/cronaca/alzano-nembro-zona-rossa-mancata-chiusura-coronavirus-ricostruzione-20200406580205/ ; https://www.tpi.it/opinioni/gallera-ospedale-alzano-lombardo-dimissioni-20200410582504/

[58] La Deliberazione XI/2906, del 8 marzo 2020 può leggersi al seguente link: https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/5e0deec4-caca-409c-825b-25f781d8756c/DGR+2906+8+marzo+2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-5e0deec4-caca-409c-825b-25f781d8756c-n2.vCsc

[59] https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/20_aprile_10/coronavirus-milano-rsa-tamponi-sono-arrivati-tempo-scaduto-116db74c-7aa3-11ea-880f-c93e42aa5d4e.shtml

[60] https://www.linkiesta.it/2020/04/coronavirus-morti-anziani-rsa/

[61] Di seguito le dichiarazioni di Attilio Fontana riportate da Il Corriere della Sera: «Noi abbiamo fatto una delibera che è stata proposta dai nostri tecnici ed esperti che ci hanno detto che a determinate condizioni», ovvero in presenza di «reparti completamente separati dal resto della struttura e addetti dedicati esclusivamente a malati Covid, la cosa si poteva fare». Qui il link dell’articolo: https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/20_aprile_17/coronavirus-lombardia-fontana-inchieste-rsa-sono-sereno-proposta-fu-fatta-tecnici-a2d7ba3c-807c-11ea-ac8a-0c2cb4ad9c17.shtml

[62] Francesco Paolo Micozzi, Le tecnologie, la protezione dei dati e l’emergenza coronavirus:

rapporto tra il possibile e il legalmente consentito, in www.Biodiritto.org, l’articolo è reperibile al seguente link: https://www.biodiritto.org/content/download/3780/45269/version/1/file/13+Micozzi.pdf

Si veda altresì l’intervista rilasciata dal Presidente del Garante per la protezione dei dati personali Antonello Soro a Valentino Di Giacomo, Il Mattino, 17 aprile 2020, reperibile al seguente link: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9317512

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