EMERGENZA COVID-19 E RESPONSABILITA’ DEL DEBITORE

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L’art. 91 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha completato il quadro giuridico delle misure di contenimento dell’emergenza Covid-19, introdotte dal D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 (conv. in L. n. 13 del 2020).

L’intervento era dovuto in quanto le misure inibitorie e sospensive previste al comma 2 dell’art.  1 del D.L. n. 6, la sospensione delle manifestazioni o delle iniziative di qualsiasi natura (lett. c), dei servizi educativi e di istruzione (lett. d), dei viaggi di istruzione, la chiusura delle attività commerciali (lett. J) e, in generale, la limitazione delle attività d’impresa e lavorative (lett. da m ad o), hanno certamente determinato inadempimenti alle obbligazioni contrattuali precedentemente assunte.

Questa la ratio del primo comma dell’art. 91, D.L. n. 18/2020, che, aggiungendo il comma 6-bis all’art. 3, D. L. n. 6/2020, ha introdotto nell’ordinamento una fattispecie particolare dell’istituto dell’impossibilità sopravvenuta ad adempiere, di cui agli artt. 1463 e 1464 c.c.

Precisa il nuovo comma che «il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti».

Rispettare le misure di contenimento non significa quindi inadempimento quando comporta violazioni ai doveri contrattuali: il giudice dovrà valutare, caso per caso, ma non potrà automaticamente ritenere colpevole e tenuto al risarcimento del danno il debitore che non abbia eseguito la prestazione dovuta, applicando astrattamente gli artt. 1218 e 1223 c.c.

Il riferimento fatto dalla norma alle decadenze ed alle penali connesse a ritardati o omessi adempimenti, consente di ritenere indenne da responsabilità la parte di un contratto preliminare che domandi il rinvio della stipulazione del definitivo, quella che non rispetti il termine essenziale fissato per la prestazione, ovvero ancora chi abbia dato o ricevuto una caparra confirmatoria o pattuito una penale per l’inadempimento.

Antonio Donvito

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